Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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31 Maggio 2024
SUPERAMENTO DOPPIO BINARIO CONTABILE-FISCALE PER I LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
L’articolo 9 del decreto Irpef-Ires rimuove il doppio binario tra valori contabili e fiscali per la valutazione delle rimanenze di opere e servizi.
Lavori in corso su ordinazione di durata non superiore a 12 mesi
L’articolo 92, comma 6, del Tuir, nella formulazione attuale, prevede, per le opere di durata infrannuale, ovvero non superiore a 12 mesi, la valutazione al termine dell’esercizio dei prodotti in corso di lavorazione e dei servizi in corso di esecuzione in base alle spese sostenute, in applicazione del criterio di valutazione denominato «Criterio della commessa completata». Esso comporta la rilevazione dei ricavi e del margine della commessa soltanto quando il contratto è completato, ossia alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene realizzato o i servizi sono resi. Pertanto la valutazione al termine dell’esercizio delle relative rimanenze avviene al costo di produzione.
Tuttavia, l’Oic 23 consente anche l’applicazione del criterio della percentuale di completamento che comporta la rilevazione dei costi, dei ricavi e del risultato della commessa negli esercizi in cui i lavori sono eseguiti. La scelta di quest’ultima impostazione imponeva tuttavia una riconciliazione tra impostazione contabile e fiscale mediante l’ effettuazione, in sede di dichiarazioni, di variazioni fiscali tese a ricondurre la valutazione dal criterio della commessa completata a quello del costo, il solo previsto dall’articolo 92, comma 6.
La riforma rimedia a tale divergenza riconoscendo fiscalmente il metodo della percentuale di completamento anche per la valutazione di prodotti in corso di lavorazione, opere, forniture e servizi infrannuali in conformità ai corretti principi contabili, in sostanza all’Oic 23.
Lavori in corso su ordinazione di durata superiore a 12 mesi
Il secondo intervento della riforma riguarda l’articolo 93 del Tuir, relativo a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale. Sino ad ora, la sola valutazione fiscalmente prevista è riconducibile al criterio della percentuale di completamento: in questo caso la novità riguarda il riconoscimento ai fini fiscali anche del criterio della commessa completata.
In sostanza, il fisco riconosce ora sia la valutazione con il criterio della percentuale di completamento sia quello della commessa completata: anche in questo caso è precisato «in conformità ai corretti principi contabili» e la relazione rammenta che per l’Oic 23 quest’ultimo criterio è utilizzato in assenza delle condizioni previste per l’applicazione della percentuale di completamento.
Si sottolinea come dalla lettura del principio contabile Oic 23 si evinca che il criterio della percentuale di completamento per tali opere è la metodologia più corretta, che dovrebbe essere derogata soltanto nei casi in cui sono assenti preventivi di costi e ricavi, che dovrebbero essere costantemente monitorati.

