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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 12 Gennaio 2024

STOP ALLE COMPENSAZIONI IN CASO DI RUOLI SCADUTI SUPERIORI A 100.000 EURO

L’art. 1 comma 94 della legge di Bilancio 2024 (L.213/2023) introduce un’importante novità in termini di compensazioni tramite modello F24 di cui all’articolo 17 del Dlgs 241/1997.

A partire dal 1° luglio 2024 si dispone il divieto di compensazione in caso di ruoli per imposte erariali, relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per un ammontare complessivo superiore ad euro 100.000, i cui termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Il divieto di compensazione cessa di operare a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Per evitare la sospensione e la susseguente mancata esecuzione della delega di pagamento, è necessario:

  • ottenere la dilazione art.19 Dpr 602/73 entro 60 giorno dalla notifica della cartella di pagamento;
  • pagare entro il termine per il ricorso il terzo delle imposte in caso di impugnazione dell’atto innanzi alla Corte o versare il dovuto in caso di acquiescenza.

La nuova norma non prevedere la possibilità di compensare l’eventuale eccedenza tra credito disponibile ed importo del ruolo scaduto. Ad esempio, in presenza di un ruolo scaduto pari a 120.000 euro sembra vietata tout court la compensazione. Pertanto, se il contribuente disponesse di un credito di 300.000 euro, non potrebbe procedere alla compensazione per l’eccedenza di 180.000 euro. Differentemente, la norma di cui all’art.31 del DL78/2010 la quale prevede il divieto di compensazione per i contribuenti con iscrizioni a ruolo superiori ad euro 1.500, permette di portare in compensazione l’importo eccedente. Ad esempio, in presenza di un ruolo scaduto pari a € 2.000 e di un credito di € 5.000, rimane salva per il contribuente la possibilità di compensare fino ad € 3.000.

La norma richiama i ruoli scaduti inerenti ad imposte erariali (redditi, IRAP, IVA, imposte di registro, successioni e donazioni). Per cui il limite introdotto non dovrebbe essere applicabile in caso di ruoli aventi ad oggetto contributi INPS, tributi locali o il recupero di crediti d’imposta da indicare nel quadro RU del modello REDDITI.


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