Con la sentenza numero 25685 dello scorso 4 settembre, la Cassazione ha negato ad una società non residente, con stabile organizzazione nel territorio dello stato, il rimborso dell’IVA a credito su operazioni passive rilevanti in Italia ed eseguite senza il coinvolgimento della stabile organizzazione. Dall’attenta ricognizione di una Sentenza della Corte di Giustizia Europea (C-244/08), la Cassazione trae le considerazioni che la modalità di restituzione dell’IVA (detrazione o rimborso) si determina in funzione del luogo in cui è stabilito il soggetto passivo e che il criterio dello stabilimento sia dato dalla presenza, o meno, di una stabile organizzazione, concludendo che il soggetto in questione può esercitare il diritto alla restituzione dell’imposta solo attraverso la detrazione dell’imposta esercitata dalla stabile organizzazione, non assumendo rilevanza l’essere stati i beni/servizi acquistati dalla casa madre in luogo della stabile organizzazione.