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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 26 Settembre 2025

SPESE ANTICIPATE: TRATTAMENTO IVA DEL RIADDEBITO AL CLIENTE

Con la riscrittura dell’articolo 54 del TUIR (nuovo comma 2), entrata in vigore il 31 dicembre scorso, è stato stabilito che i rimborsi spese percepiti dai professionisti per l’esecuzione di un incarico – purché addebitati in modo analitico al committente – non concorrono a formare il reddito. Una misura pensata per semplificare la gestione fiscale, ma che ha aperto interrogativi sul coordinamento con la normativa IVA, che non prevede un’esenzione simile.

Durante Telefisco 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini IVA, rimangono valide le regole ordinarie relative al mandato con o senza rappresentanza. Nella prassi, il caso più frequente è il mandato senza rappresentanza, che comporta la cosiddetta “doppia fatturazione”: il fornitore emette fattura al professionista (con IVA) e quest’ultimo la rifattura al cliente, applicando la medesima aliquota.

Fanno eccezione esclusivamente le spese anticipate in nome e per conto del cliente, disciplinate dall’art. 15, comma 1, n. 3 del DPR 633/1972, purché siano rispettati rigorosi requisiti formali e sostanziali. In particolare,  la spesa deve essere sostenuta in forza di un mandato o incarico documentato da parte del cliente, la fattura del terzo fornitore deve essere intestata direttamente al cliente e non al soggetto che effettua il riaddebito e inoltre il soggetto che anticipa la spesa deve agire meramente come intermediario e non come committente della prestazione.

Nel caso in cui anche uno solo di tali presupposti venga meno, il riaddebito perde la natura di “spesa fuori campo IVA” e deve, di conseguenza, essere assoggettato ad imposta.

In conclusione, se da un lato la norma sul reddito ha introdotto maggiore linearità per i professionisti, dall’altro il mancato allineamento con la disciplina IVA genera adempimenti aggiuntivi e poca coerenza con l’intento semplificatore del legislatore. Sarebbe auspicabile un intervento normativo ad hoc che armonizzi i due ambiti, riducendo le complessità operative.


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