Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
-
5 Settembre 2025
SICUREZZA SUL LAVORO: LA CONDOTTA SUCCESSIVA DEL DATORE PUÒ INCIDERE SULLA NON PUNIBILITÀ
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 30030 del 2025, ha affermato che, ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p., rubricato come “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”, il giudice deve valutare non solo la gravità dell’offesa, ma anche i comportamenti successivi dell’imputato, come l’adozione immediata delle misure di sicurezza omesse.
Il caso riguardava un imprenditore edile condannato per violazioni degli artt. 108 e 159, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008. L’imputato, incensurato, aveva provveduto successivamente a rimuovere le irregolarità, ma il Tribunale non aveva considerato tale condotta, valorizzando solo la pluralità delle violazioni e il mancato pagamento della sanzione.
La Cassazione ha invece affermato che l’adozione tardiva delle misure di sicurezza può essere valutata come “condotta susseguente al reato”, rilevante per attenuare l’offensività del fatto. Ciò non implica, tuttavia, un’automatica applicazione della causa di non punibilità: il giudice deve sempre compiere una valutazione concreta del singolo episodio, evitando impropri automatismi che potrebbero determinare una sorta di abrogazione tacita dell’oblazione speciale prevista dall’art. 301 del d.lgs. n. 81/2008, che estingue il reato a seguito dell’adozione delle misure e del pagamento della sanzione.

