Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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10 Gennaio 2025
SERVIZI A BASSO VALORE AGGIUNTO NEL TRANSFER PRICING
Un tema particolarmente complesso nel transfer pricing riguarda i servizi intercompany a basso valore aggiunto. Introdotto dal Joint Transfer Pricing Forum nel 2010 e disciplinato dalle Linee Guida OCSE del 2017, questo concetto ha trovato applicazione in Italia con il DM 14 maggio 2018, che ha stabilito un safe harbour per il markup forfettario al 5%.
Nonostante la disciplina sia consolidata, l’identificazione di questi servizi e la loro esclusione dal principio dell’arm’s length continuano a suscitare dibattito. Anche le Linee Guida OCSE 2022 affrontano le principali problematiche nel Chapter VIII, sottolineando la complessità di questa materia.
Recentemente, la Corte di Giustizia Tributaria di Milano ha emesso la sentenza 3537/2024 su una controversia relativa a una verifica fiscale. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato i costi di management addebitati da una casa madre austriaca a una branch italiana, ritenendo che i servizi non fossero di reale interesse per quest’ultima.
I giudici hanno richiamato le Linee Guida OCSE 2017 (applicabili anche alla versione 2022), ribadendo che un servizio intercompany deve essere necessario e conferire un vantaggio economico. Hanno inoltre escluso le attività che duplicano servizi già esistenti o non richiesti da un’entità del gruppo.
In mancanza di prova del beneficio economico derivante dai servizi, la Corte ha confermato la posizione dell’Agenzia delle Entrate. Questo caso sottolinea l’importanza di documentare con precisione la necessità e il valore aggiunto dei servizi Intercompany per garantirne la deducibilità.

