Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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22 Marzo 2024
RISPOSTE TELEFISCO 2024: ACCERAMENTO E RISCOSSIONE
Sanzioni e mancata dichiarazione di cripto-attività
Domanda. In materia di sanzioni per mancata dichiarazione di cripto-attività si chiede quale è il regime sanzionatorio per coloro che detengono cripto-attività dal 2017 e che non hanno aderito alla ultima sanatoria, e se sia possibile aderire al ravvedimento operoso con quali premialità per il contribuente.
Risposta. Il contribuente che detiene attività di natura finanziaria all’estero deve riportarne il valore nel quadro RW della dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 5 del Dl 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla legge 227/1990, in misura «dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati» o dal «dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati» se le attività sono detenute «negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del ministro dell’Economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001».
Coloro che hanno deciso di non avvalersi della regolarizzazione prevista dall’articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 197/2022, non possono beneficiare delle misure premiali disposte dai commi 139 e 140 – che prevedono un beneficio relativo alla misura della sanzione innanzi richiamata, fissata «nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate» e, per coloro che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento, la possibilità di «regolarizzare la propria posizione attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, nella misura del 3,5 per cento del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo». Ne consegue che il ravvedimento operoso, previsto dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997, deve essere commisurato sulle sanzioni ordinariamente calcolate.
Nel caso rappresentato riguardante la detenzione, dal 2017, di cripto-attività (comprese le cripto-valute), per le quali il contribuente non si sia avvalso della procedura di regolarizzazione prevista dai commi 138, 139 e 140 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023, in coerenza con i chiarimenti già resi, il regime sanzionatorio applicabile è il seguente: in caso di omessa indicazione nel quadro RW di criptovalute, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall’attività di staking, la norma sanzionatoria di riferimento è l’articolo 5 del Dl 167 /1990, senza applicazione del raddoppio della sanzione previsto per la detenzione di investimenti all’estero oppure di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (si veda il paragrafo 3.4 della circolare 30/E del 2023); in caso di omessa indicazione dei redditi derivanti dalla detenzione di cripto-attività, la norma di riferimento è l’articolo 1 del Dlgs 471/1997.
Nel caso in cui il contribuente abbia presentato la dichiarazione dei redditi per i periodi d’imposta interessati, potrà avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997, con l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, determinate secondo le tempistiche di presentazione delle rispettive dichiarazioni integrative. Si rammenta che, per il ravvedimento, l’inadempimento deve essere rimosso presentando una dichiarazione integrativa non oltre i termini previsti dall’articolo 43 del Dpr 600/1973, vale a dire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.

