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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 22 Dicembre 2023

RICAPITALIZZAZIONE SOCIETA’ PER RILEVANTI PERDITE

La sentenza n. 474/2022 della Corte d’Appello di Brescia, solo recentemente edita, esamina alcuni profili delle operazioni di ricapitalizzazione di una srl in seguito al verificarsi di rilevanti perdite.
La Corte osserva, innanzitutto, come – a fronte dell’impugnazione della delibera di aumento di capitale in esito alla perdita dello stesso – la comunicazione con la quale un socio dichiari di voler esercitare il diritto di opzione non possa leggersi come implicita rinuncia all’impugnazione della delibera stessa, né come espressiva della volontà di accettarne il contenuto e l’efficacia. Essa, cioè, non determina acquiescenza al disposto della delibera, fatto oggetto di espressa contestazione, valendo solo a esercitare il diritto di opzione senza decadere da tale facoltà nel caso di ritenuta validità della deliberazione impugnata. Poiché le illegittimità denunciate attenevano a una decisione che avrebbe potuto comportare la perdita della qualità di socio, non si ravvisa alcun dubbio in ordine alla persistenza dell’interesse ad agire per l’annullamento della delibera stessa, anche in assenza di adempimento delle prescrizioni richieste per il concreto esercizio dell’opzione.

La Corte, inoltre, rileva come la clausola statutaria che preveda un quorum rafforzato per la deliberazione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, ex art. 2481-bis c.c., non sia applicabile anche al conferimento aggiuntivo richiesto al socio in presenza di perdita totale del capitale sociale o di sua riduzione al di sotto del minimo legale e successiva ricostituzione ex art. 2482-ter c.c.. Le due situazioni presentano un tratto comune, la richiesta ai soci dell’apporto di un nuovo conferimento, ma con una funzione ben diversa nei due casi. L’aumento volontario del capitale sociale, con corrispondente variazione statutaria, soddisfa l’esigenza di fornire un maggior livello di garanzia ai terzi creditori e costituisce espressione di libera determinazione imprenditoriale. Il conferimento aggiuntivo richiesto per la ricostituzione del capitale a seguito di perdite che ne abbiano condotto l’entità al disotto del minimo legale (che, tra l’altro, non comporta alcuna variazione statutaria), invece, non è in alcun modo atto di libera scelta imprenditoriale, rappresentando l’unico strumento permantenere in vita l’attività economica oggetto della società, altrimenti destinata allo scioglimento e alla liquidazione, salva l’opzione della sua trasformazione. Il rischio di abuso contrastato dalla maggioranza rafforzata si pone solo nel caso di aumento volontario del capitale, ma non in quello di ricostituzione del capitale per perdite, caso nel quale, ai sensi dell’ art. 2482-quater,  è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci. Il quorum richiesto per la deliberazione in questione non è, in conclusione, quello rafforzato ma quello ordinario.


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