Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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7 Marzo 2025
REVISIONE DEI CODICI ATECO E IMPATTO SUL REVERSE CHARGE
Entra in vigore il 1° aprile 2025 la nuova classificazione ATECO 2025 , in sostituzione della precedente tabella ATECO 2007. Tale novità potrebbe produrre effetti nell’ambito dell’applicazione del meccanismo del reverse charge nel settore dell’edilizia.
In particolare, con riferimento alle prestazioni di cui all’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”,
l’individuazione delle prestazioni che, sul piano oggettivo, sono riconducibili alla disciplina del reverse charge, si fonda sulla descrizione delle attività contenute in specifici codici ATECO riportata nella circolare n. 14/2015 dell’Agenzia delle Entrate. Con il mutamento delle attività descritte nei codici ATECO, la circolare n. 14/2015 non sarà più allineata con la nuova classificazione. Qualora non dovesse far seguito un nuovo documento di prassi in aggiornamento delle precedenti istruzioni, la soluzione più ragionevole potrebbe essere quella di continuare a fare riferimento, sul piano oggettivo, alla descrizione delle attività precedenti. Secondo quanto indicato nella Circolare 14, infatti,
i codici ATECO hanno la funzione di individuare l’ambito oggettivo di applicazione delle prestazioni di cui all’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, indipendentemente dal fatto che i soggetti passivi svolgano o meno un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO. Ciò porterebbe a ritenere che, in assenza di aggiornamenti, le precedenti istruzioni continuino ad essere applicabili.
Le medesime considerazioni possono essere estese all’ambito applicativo della disciplina del reverse charge per le prestazioni di servizi in subappalto, di cui alla lett. a) dello stesso art. 17 comma 6.
