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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 12 Gennaio 2024

RESPONSABILITÀ DELL’ENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001: QUAL È IL MOMENTO CRITICO DELLA MALVERSAZIONE AI DANNI DELLO STATO?

La recente decisione della Corte di Cassazione (n. 47645/2023) in sede cautelare ha concluso un iter giuridico derivato da un decreto di sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria. Al centro del dibattito giuridico si è collocato un presunto caso di malversazione legato a un finanziamento regionale, nel quale il legale rappresentante della società beneficiaria avrebbe deviato l’uso di un’unità da diporto dalla destinazione pubblica. La sentenza assume particolare rilevanza nel delineare criteri interpretativi che influenzano la responsabilità penale dell’ente, come disciplinato dal D. Lgs. n. 231/2001. La Corte, sottolineando che il reato di malversazione si consuma quando le sovvenzioni vengono distolte dalla destinazione prevista, ha compiuto un’interessante riflessione sul termine dato all’ente privato per realizzare le opere o le attività di pubblico interesse.

In particolare, come già espresso nella sentenza Cass. n. 19851/2022, in relazione a quelle fattispecie concrete in cui l’atto di concessione prevede un termine per la realizzazione delle opere o delle attività di pubblico interesse, tale termine non assume sempre rilevanza dirimente, giacché nell’analisi del caso concreto vi potrebbero essere ulteriori fattori, in particolare rappresentati dalle condizioni contrattuali e dalla tipologia di finanziamento, che potrebbero avere un ruolo decisivo nell’individuazione del momento in cui si verifica la condotta punita dalla norma incriminatrice ex art. 316-bis, ossia la distrazione delle somme ricevute dalla finalità pubblicistica. È essenziale sottolineare che, in contesti in cui le imprese beneficiano di finanziamenti pubblici e sono soggette a termini per la realizzazione di opere o attività di interesse pubblico, la mera osservanza di tali scadenze non può essere considerata l’unico criterio per garantire la conformità alle normative vigenti.


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