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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 15 Novembre 2024

RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE GIURIDICHE: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA ENTRATE

La recente circolare n. 20/2024 dell’Agenzia delle Entrate introduce nuovi criteri di determinazione della residenza fiscale per le società, con aggiornamenti al TUIR (art. 73 comma 3 per le società di capitali e art. 5 comma 3 lett. d per le società di persone), stabiliti dal DLgs. 209/2023.

Due dei precedenti tre criteri sono stati sostituiti da parametri mirati a semplificare e rendere più uniforme l’applicazione con standard internazionali e le Convenzioni contro le doppie imposizioni.

La circolare ribadisce che la residenza fiscale è mantenuta in Italia se è presente la sede legale nel territorio nazionale. Tuttavia, i precedenti criteri di “sede dell’amministrazione” e “oggetto principale” sono ora sostituiti da “sede di direzione effettiva” e “gestione ordinaria”.

La sede di direzione effettiva, un parametro internazionale comune, mira a prevenire conflitti di residenza fiscale dovuti a criteri divergenti tra i vari ordinamenti. Questo criterio considera rilevante il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche, distinguendosi così dal livello di controllo degli azionisti, che non assume valore gestionale.

L’Agenzia chiarisce che la sede di direzione effettiva non coincide necessariamente con il luogo operativo dell’attività d’impresa, rendendo così questo parametro differente dalla “gestione ordinaria nel suo complesso”. La sua identificazione richiede una valutazione caso per caso.

Il criterio della gestione ordinaria differisce dall’“oggetto principale” – che ha causato incertezze interpretative in passato – e rappresenta un’ulteriore specificazione della “sede dell’amministrazione”. Questo parametro si focalizza sulla gestione quotidiana e sulle attività funzionali al normale andamento societario, incluse le attività di ordinaria amministrazione. L’Agenzia prende quindi le distanze dall’interpretazione recente di Assonime, che aveva identificato la gestione ordinaria con un livello intermedio di governance (cosiddetto “senior day to day management”).

Un’ulteriore specifica riguarda il termine “in via principale”, utilizzato per distinguere la sede primaria di gestione, che può attribuire la residenza fiscale, dalle sedi secondarie, che rappresentano solo stabili organizzazioni.

Infine, la circolare chiarisce che i nuovi criteri si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023. Sul piano internazionale, la sede di direzione effettiva è allineata con il concetto di “place of effective management” previsto nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dall’Italia, che per lo più adottano questo principio o, in alcuni casi, la clausola OCSE che consente una valutazione caso per caso.


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