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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 15 Novembre 2024

RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA ENTRATE

La Circolare n. 20 dell’Agenzia delle Entrate introduce chiarimenti fondamentali sulle nuove regole in materia di residenza fiscale delle persone fisiche, previste dal Decreto Legislativo n. 209/2023, con efficacia dal 1° gennaio 2024. Le modifiche normative che riguardano le persone fisiche riguardano l’ articolo 2 Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che ora includono una definizione specifica di domicilio fiscale, differente da quella civilistica, e un nuovo criterio basato sulla presenza fisica, mentre l’iscrizione anagrafica acquisisce valore di presunzione relativa.

Il sistema dei criteri di collegamento per determinare la residenza fiscale delle persone fisiche prevede quattro elementi – residenza civilistica, domicilio, presenza fisica e iscrizione anagrafica – che, come confermato dalla Circolare, sono alternativi tra loro. La residenza fiscale può dunque essere determinata sulla base di un singolo criterio, senza che sia necessaria la continuità o la presenza ininterrotta di tali elementi nel corso dell’anno. Pertanto, il periodo di maggior permanenza può essere calcolato anche considerando periodi non consecutivi.

Una delle novità principali è la nuova definizione di domicilio, che pone al centro le relazioni personali e familiari, anche non formalizzate, rispetto ai legami meramente economici. Rientrano in questa nozione i rapporti stabilmente radicati sul territorio, come quelli tra coniugi, uniti civilmente o conviventi, così come altre relazioni personali caratterizzate da stabilità. Anche le relazioni sociali stabili, come l’iscrizione a un’associazione culturale o sportiva, possono costituire un elemento di collegamento, purché supportate da elementi concreti.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea l’importanza di atti concreti che dimostrino il legame con l’Italia. Ad esempio, una persona iscritta all’AIRE ma con un’abitazione in Italia e utenze attive, che vi rientra periodicamente, potrebbe essere considerata residente in Italia.

Tuttavia, la sola disponibilità di un immobile non è sufficiente a provare la residenza: è necessario dimostrare il mantenimento di relazioni personali e familiari significative in Italia.

Un altro caso esaminato riguarda una persona con abitazioni sia in Italia sia all’estero, con legami familiari distribuiti tra i due Stati e una frequenza di presenza fisica variabile. Secondo l’Agenzia, in assenza di un chiaro prevalere di relazioni in un singolo Stato, il criterio della maggior permanenza fisica in Italia durante l’anno può risultare decisivo per attribuire la residenza.

La Circolare affronta inoltre il caso dello smart working, che comporta situazioni specifiche per chi lavora dall’Italia o dall’estero. Nel caso di smart working svolto in Italia, la presenza fisica può contribuire a stabilire la residenza fiscale. Se il lavoro è svolto dall’estero, il soggetto può essere comunque considerato residente se soddisfa anche solo uno dei criteri di residenza civilistica o domicilio in Italia.

Le indicazioni fornite dall’Agenzia rappresentano un importante riferimento per i contribuenti che necessitano di una valutazione accurata della propria residenza fiscale, soprattutto in situazioni complesse e di mobilità internazionale.

Resta comunque confermato che laddove sussistano situazioni di “conflitto di residenza”, perché ad esempio un contribuente viene considerato residente contemporaneamente in due Stati diversi ai sensi delle rispettive normative interne, occorre fare ricorso alle Convenzioni contro le doppie imposizioni.


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