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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 15 Dicembre 2023

REGIME FORFETTARIO: NOVITA’ E CASI PARTICOLARI (PARTE II)

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.32/E del 5 dicembre 2023 chiarisce alcuni dubbi interpretativi legati al regime forfettario così come modificato dalla legge di Bilancio 2023.

I soggetti che fuoriescono dal regime forfettario possono rettificare l’IVA non detratta per effetto dell’applicazione del regime forfettario ai sensi dell’art.19-bis2, DPR n.633/72, con alcune differenze a seconda che l’uscita dal regime avvenga nell’anno successivo (incasso di ricavi o compensi superiori a 85.000 € ma inferiori a € 100.000) oppure in corso d’anno (incasso di ricavi o compensi superiori a € 100.000).

I soggetti che non superano il limite di ricavi o compensi incassati pari a € 100.000, effettuano la rettifica nel MOD.IVA relativo al primo anno di applicazione del regime ordinario computando a credito in un’unica soluzione l’IVA relativa a:

  • Beni non ancora ceduti e servizi non ancora utilizzati al 31.12 dell’anno precedente;
  • Beni ammortizzabili (compresi quelli immateriali), con riferimento alle quote residue, se non sono trascorsi 4 anni dalla loro entrata in funzione.

Diversamente, per i soggetti che superano il limite di ricavi o compensi incassati pari a € 100.000, la rettifica relativa all’IVA non detratta in applicazione del regime forfettario va effettuata nel MOD.IVA relativa all’anno del superamento. In particolare, la rettifica va effettuata sull’IVA acquisti dei beni ammortizzabili e dei beni o servizi non ancora ceduti o utilizzati al momento dell’incasso del corrispettivo dell’operazione che ha comportato il superamento del già menzionato limite. Il calcolo della rettifica va effettuato considerando il numero di mesi intercorrenti tra la data di acquisto del bene e quella di fuoriuscita dal regime forfettario.

Per il periodo d’imposta relativo al superamento dei 100.000 vanno applicate le regole ordinarie di determinazione del reddito. Per cui il costo dei beni ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo o di impresa dovrà essere assunto al netto dell’IVA inizialmente non detratta (in applicazione del regime forfetario), ma successivamente rettificabile per effetto della fuoriuscita dal regime in corso d’anno. L’IVA non detratta a causa della mancata rettifica per scelta del contribuente non può in ogni caso essere considerata un costo ai fini della determinazione del reddito da assoggettare a IRPEF.


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