Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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11 Novembre 2022
REATI FALLIMENTARI: bancarotta impropria-variazione del criterio di valutazione
La sentenza della Cassazione n. 36012/2022 fornisce interessanti precisazioni sulla fattispecie di bancarotta impropria da false comunicazioni sociali (art. 223, comma II, n. 1, del R.D. n. 267/1942). Nel caso di specie gli amministratori avevano modificato il criterio utilizzato per la valutazione delle società partecipate, sostituendo quello del patrimonio netto (che avrebbe condotto all’azzeramento del valore delle partecipazioni) con quello del costo. Tale scelta è stata giustificata in Nota integrativa per asserite “condizioni di eccezionalità”, connesse nella specie alla recessione del settore di attività. Il citato criterio del costo, pur contemplato dal Codice civile, può astrattamente pregiudicare una corretta e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico e deve essere confrontato con il valore risultante dall’adozione del metodo del patrimonio netto. Nel caso in cui dal raffronto emerga che il valore della partecipazione sia inferiore al costo e la perdita di valore sia da considerarsi durevole, nasce l’obbligo di rettificare il valore indicato. La grave situazione economica e finanziaria delle controllate evidenziava un artificio consapevolmente adottato per occultare la reale situazione economica e per continuare l’attività sociale. La asserita possibilità di risanamento, quale fondamento della condotta illecita, è pienamente compatibile col dolo generico per la consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico.

