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24 Maggio 2024
POSSIBILE LA DETRAZIONE IVA IN CASO DI SPLAFONAMENTO DELL’ESPORTATORE ABITUALE
Con la sentenza n. 5778 del 4 marzo 2024, la Cassazione ha chiarito le condizioni per cui gli esportatori abituali possono detrarre l’IVA versata all’Erario in caso di splafonamento. La Suprema Corte ha confermato la legittimità della rivalsa post accertamento ex art. 60 comma 7 del DPR 633/72, nonostante l’Amministrazione finanziaria avesse negato la detrazione per lo splafonamento, considerandolo una violazione sostanziale.
L’istituto dell’art. 60 comma 7 del DPR 633/72, introdotto dal DL 1/2012, consente:
– al cedente o prestatore di rivalersi dell’imposta relativa ad avvisi di accertamento solo dopo il pagamento di imposta, sanzioni e interessi;
– al cessionario o committente di detrarre l’IVA addebitata in rivalsa, previo pagamento al fornitore.
Questo istituto si applica anche alle violazioni degli esportatori abituali che acquistano oltre il plafond disponibile. Infatti, nonostante l’IVA sia generalmente dovuta dal cedente o prestatore, per disposizione dell’art. 7 del DLgs. 471/97, lo splafonamento comporta la responsabilità del cessionario o committente che ha rilasciato la dichiarazione d’intento. In tali casi, quindi, il cessionario paga l’IVA dovuta, maturando così il diritto alla detrazione.
La circolare n. 35/2013 dell’Agenzia delle Entrate conferma che il principio di neutralità dell’IVA impone il diritto alla detrazione anche per il cessionario. Diritto alla detrazione che spetterebbe anche senza emissione di autofattura (risposta a interpello n. 28/2018). Inoltre, sempre secondo la circ. n. 35/2013, l’esportatore abituale che ha subito contestazioni per splafonamento può esercitare il diritto alla detrazione entro il secondo anno successivo al pagamento dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi. Il termine biennale per la detrazione post accertamento non è stato modificato dal legislatore nemmeno dopo la riduzione ad un anno del termine ordinario, mantenendo il carattere speciale della disposizione ex art. 60 comma 7 del DPR 633/72.

