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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 17 Ottobre 2025

POLIZZE VITA: TASSAZIONE SULLA COMPONENTE FINANZIARIA

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/2016 e la risoluzione n. 76/2016, ha precisato i criteri per determinare la parte imponibile delle polizze vita liquidate in caso di decesso dell’assicurato.

A seguito della Legge di Stabilità 2015, l’esenzione IRPEF è limitata alle sole somme corrisposte a copertura del rischio demografico, mentre la componente finanziaria è tassata come reddito di capitale, con imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 26-ter del DPR 600/1973.

Nel caso di polizze vita con premi unici, il criterio ordinario previsto per la ripartizione delle due componenti –  rischio demografico e rendimento finanziario – consiste nel calcolo della differenza tra il valore di riscatto e i premi versati, al netto della quota destinata alla copertura del rischio morte. Qualora non sia possibile distinguere con certezza le due componenti, l’Agenzia consente di applicare un criterio proporzionale, con ripartizione del premio in base alla stessa proporzione tra le parti finanziaria e assicurativa della prestazione finale.

L’esempio fornito dalla Circolare illustra come, in presenza di un premio unico e una prestazione finale maggiore, la somma da tassare verrà calcolata proporzionalmente in base alla quota di rendimento finanziario rispetto al valore complessivo della prestazione.

Tale metodo ha carattere residuale e può essere utilizzato solo in assenza di dati oggettivi relativi all’attribuzione dei premi a ciascuna delle due componenti della prestazione.  Al contrario, in presenza  di informazioni certe, la determinazione della base imponibile dovrà basarsi su dette informazioni.


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