Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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21 Novembre 2025
OMAGGI NATALIZI 2025: OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ E REGOLE DI DEDUZIONE
Dal 2025, per i soggetti solari, le spese per omaggi e rappresentanza sono deducibili solo se pagate con mezzi tracciabili, in applicazione dell’articolo 108 comma 2 del TUIR come modificato dalla legge 207/2024. L’obbligo vale anche per acquisti sostenuti all’estero (diversamente da quanto previsto per le spese di trasferta).
Gli omaggi ai clienti sono integralmente deducibili se il valore unitario non supera 50 euro; oltre tale soglia rientrano tra le spese di rappresentanza deducibili nei limiti dell’articolo 108 comma 2. Il valore unitario dell’omaggio si determina considerando l’omaggio nel suo complesso e non i singoli beni che lo compongono (cfr.Circolare Agenzia Entrate N. 34/ 2009).
Nel caso di beni autoprodotti rileva il valore normale definito dall’articolo 9 del TUIR per stabilire se l’omaggio superi il limite di 50 euro; ai fini del plafond di deducibilità, invece, rileva il costo di produzione effettivo, come chiarito dalla Risoluzione numero 27 del 2014.
Per quanto riguarda gli omaggi ai dipendenti, le spese sono deducibili come prestazioni di lavoro, senza necessità di tracciabilità. Le cene natalizie, seppur non rientranti tra le spese di rappresentanza, sono deducibili nella misura del 75% dei costi sostenuti, oltre che nei limiti stabiliti per le spese per prestazioni di lavoro dipendente dall’Art. 100, comma 1 del tuir (deducibilità nei limiti del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente).

