Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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23 Febbraio 2024
OBBLIGO DI COPERTURA DELLE PERDITE DI ESERCIZIO
Nell’ambito dell’emergenza COVID-19, l’art. 6 del DL 23/2020 ha sospeso una parte della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite.
La norma in deroga prevedeva, con riferimento alle perdite d’esercizio tali da far ricadere la società nella fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c., la sospensione dei successivi commi che stabiliscono, secondo la disciplina ordinaria, l’obbligo di intervento da parte dell’assemblea qualora nell’esercizio successivo la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo, e il rinvio del predetto intervento al quinto esercizio successivo (esercizio 2025 per le perdite 2020). Soltanto in tale esercizio l’assemblea che approva il bilancio dovrà procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c..
Tale deroga è stata successivamente riproposta per i bilanci 2021 e 2022, mentre con il bilancio 2023 si torna alla piena applicazione della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite.
Nel caso di società in perdita nel 2023 e che negli esercizi 2020 o 2021 o 2022 hanno beneficiato di tali norme, ricadendo, in ipotesi, nella fattispecie più grave di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c., il ritorno all’applicazione della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite comporta alcune incertezze. Rispetto a questa casistica sono state proposte due differenti interpretazioni della norma. Secondo la Massima T.A.1 del Comitato triveneto dei notai, l’art. 6 prevede la sterilizzazione delle perdite d’esercizio di Conto economico, cioè la sterilizzazione prescinderebbe dal fatto che le perdite siano tali da incidere sul capitale sociale.
A questa tesi interpretativa si contrappone quella proposta dallo Studio n. 88-2021/I del Consiglio nazionale del Notariato, in base alla quale le perdite oggetto di sterilizzazione sarebbero solo quelle che incidono sul capitale, poiché in caso di perdite d’esercizio coperte dalle riserve non vi sarebbe alcun valore da sterilizzare, in quanto non emergerebbe una perdita “rilevante”.
Si propone l’esempio di una SpA che nel 2022 ha applicato la deroga e che presenta il seguente patrimonio netto al 31/12/2022: capitale sociale 50.000, riserve di utili 20.000, perdita d’esercizio 40.000. Il risultato d’esercizio 2023 è una perdita di 16.000. La società, dunque, al 31 dicembre 2022 è ricaduta nella fattispecie di cui all’art. 2447 c.c., ovvero perdite d’esercizio che hanno ridotto il capitale sociale di oltre un terzo e al di sotto del minimo legale. In base alla seconda (Studio n. 88-2021), la perdita 2023 dovrebbe essere interamente coperta (salvo trasformazione o scioglimento della società).
Secondo i notai del Triveneto, invece, poiché a essere sterilizzata non è la perdita del capitale (20.000), ma l’intera perdita d’esercizio 2022 (40.000), nel 2023 non si viene a determinare alcun obbligo di intervento da parte dell’assemblea dei soci, in quanto il capitale sociale non è intaccato dalla perdita di 16.000, coperta dalla riserva di utili di 20.000.
