Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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31 Maggio 2024
NUOVA IMPOSTA SUL VALORE DELLE CRIPTO ATTIVITA’
In occasione dei versamenti dei modelli REDDITI 2024, sarà necessario pagare anche il saldo 2023 e gli acconti 2024 dell’imposta sul valore delle cripto-attività, in vigore dal 1° gennaio 2023 (art. 19 comma 18 del DL 201/2011). Lo scorso anno l’acconto non era dovuto per mancanza di una base storica di calcolo.
Questa imposta si applica alle cripto-attività detenute presso intermediari non residenti o archiviate su dispositivi personali (pc, tablet o chiavette). Secondo la circolare n. 30/2023 dell’Agenzia delle Entrate, se non vi è un intermediario che applichi l’imposta di bollo, l’imposta è dovuta da tutti i residenti fiscali in Italia. Questo include non solo i soggetti tenuti al monitoraggio fiscale ex art. 4 del DL 167/90 (persone fisiche ed enti non commerciali), ma anche le società di capitali o di persone.
Sono soggetti a questa imposta anche i contribuenti che lavorano all’estero in modo continuativo, per i quali la residenza fiscale in Italia è determinata ex lege, secondo l’art. 38 del DL 78/2010.
L’imposta, pari al 2 per mille, si applica alle cripto-attività definite dall’art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR, escludendo gli strumenti finanziari digitali del DL 25/2023. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l’importo massimo dell’imposta è di 14.000 euro. La base imponibile è il valore delle cripto-attività a fine anno solare, rilevato dall’exchange di acquisto, proporzionato ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di cointestazione.
Le disposizioni per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi sono le stesse delle imposte sui redditi. L’acconto per il 2024 è dovuto se l’importo indicato nei modelli REDDITI è pari o superiore a 52 euro (IRPEF) o 21 euro (IRES), con una misura del 100%.
L’acconto va versato in due rate se la prima supera 103 euro; altrimenti, in un’unica soluzione entro il termine della seconda rata. La prima rata è dovuta entro il 1° luglio 2024 (senza maggiorazione) o il 31 luglio 2024 (con maggiorazione dello 0,4%). Per i soggetti ISA, con ricavi inferiori a 5.164.569 euro, è prevista una proroga al 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione. La seconda rata va versata entro il 2 dicembre 2024.
I versamenti devono essere effettuati con il modello F24, usando i codici tributo “1728” per la prima rata e “1729” per la seconda o unica rata.

