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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 10 Maggio 2024

NUOVA FINESTRA PER L’AFFRANCAMENTO DELLE RISERVE IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA

Lo schema di DLgs. di revisione di IRPEF e IRES approvato in via preliminare lo scorso 30 aprile dal Consiglio dei Ministri, stando alla bozza di testo circolata, contiene una norma che consente l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta in modo autonomo rispetto alle leggi di rivalutazione. Questa opportunità, non essendo richiamata alcuna disciplina specifica, dovrebbe interessare indistintamente tutti i saldi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione d’imposta risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2023 e che residuano al termine dell’esercizio al 31 dicembre 2024. L’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta avviene con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP del 10%. calcolata sull’ importo netto della riserva risultante dal bilancio (circ. 1°marzo 2022 n. 6, Parte I, § 4.7).

Il pagamento dovrà essere effettuato “obbligatoriamente” in quattro rate di pari importo, senza l’applicazione di interessi, scadenti entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dell’esercizio con riferimento al quale è effettuato l’affrancamento e dei tre successivi (ma presumibilmente, il pagamento potrà essere anticipato).

Il caso più ricorrente nei bilanci è quello delle riserve prodotte con le diverse leggi che hanno consentito la rivalutazione dei beni d’impresa nel tempo, (DL 185/2008 e DL 104/2020).

Particolarmente appetibile si può presentare l’occasione dell’affrancamento per le società di persone (in contabilità ordinaria) rispetto alle società di capitali. Queste ultime, con l’affrancamento, ottengono una riserva di utili alla cui distribuzione sono applicabili le imposte ordinarie, mentre per le società di persone con il pagamento dell’imposta sostitutiva si esaurisce ogni pendenza e la riserva può essere liberamente distribuita.

L’affrancamento della riserva in sospensione d’imposta, infatti, si traduce in un corrispondente incremento del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione del socio, secondo lo stesso meccanismo che avviene con l’imputazione per trasparenza dell’utile di esercizio, con l’effetto che la successiva distribuzione della riserva comporterà la riduzione del valore della partecipazione ma non l’emersione di una base imponibile.

Le disposizioni attuative dell’affrancamento saranno dettate con un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma.


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