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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 22 Marzo 2024

NON SEMPRE LA DONAZIONE DI QUOTE BENEFICIA DELL’ESENZIONE

L’Agenzia delle Entrate, con la sua risposta n. 72, ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni in relazione ai trasferimenti di quote societarie. Secondo l’articolo 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90, l’esenzione si applica ai trasferimenti di aziende o partecipazioni societarie che permettono al beneficiario di acquisire o consolidare il controllo della società, a patto che tale controllo venga mantenuto per un periodo minimo di cinque anni

Il caso specifico discusso dall’Agenzia riguarda un soggetto che, detenendo già il 40% delle quote di una società (Alfa), eredita il restante 60% delle quote appartenute alla moglie deceduta. Quest’ultima quota viene acquisita in comproprietà con i suoi due figli e una nipote. In questa fase, il trasferimento per successione era stato oggetto di esenzione dall’imposta sulle successioni, poiché la quota ereditata rappresentava un controllo di fatto sulla società, mantenuto attraverso la figura del rappresentante comune della comproprietà.

Successivamente, l’individuo in questione propone di donare l’intera sua partecipazione nella società (comprendente sia la quota personale del 40% sia quella ereditata del 60% in comproprietà) ai figli e alla nipote. Con questo passaggio, i beneficiari diventerebbero comproprietari dell’intero capitale societario.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che in questo scenario l’esenzione non trova applicazione: il trasferimento non comporterebbe un vero e proprio cambio nel controllo della società, ma piuttosto un suo rafforzamento. In sostanza, la legge mira a incentivare i cambiamenti nel controllo societario che favoriscono il passaggio generazionale, non a concedere esenzioni fiscali per operazioni che semplicemente rafforzano posizioni di controllo già stabilite.


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