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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 13 Ottobre 2025

NIENTE RIMBORSO IVA IN CASO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO E DI FRODE FISCALE

Con la risoluzione n. 50/E del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’IVA versata non può essere rimborsata se il contratto originariamente qualificato come appalto di servizi viene riqualificato come somministrazione di lavoro in presenza di frode fiscale. L’intervento si colloca nell’ambito dell’art. 30-ter del D.P.R. 633/1972, che disciplina la restituzione dell’imposta non dovuta, e conferma un orientamento restrittivo già espresso anche da Assonime nella circolare n. 17/2025.

In generale, l’art. 30-ter del DPR 633/1972 consente la restituzione dell’imposta non dovuta entro due anni dal versamento, ma solo se l’imposta è stata restituita anche al committente. Tuttavia, l’Agenzia precisa che questo diritto viene meno quando l’operazione è fittizia o irregolare.

Nei casi di frode, la riqualificazione del contratto comporta la considerazione dell’operazione come inesistente ai fini IVA: l’imposta versata non è quindi rimborsabile e il committente perde anche il diritto alla detrazione, in quanto il titolo giuridico alla base dell’operazione è ritenuto invalido.

La Risoluzione 50/E si inserisce in un quadro normativo che, con il D.L. n. 19/2024 (convertito nella legge n. 56/2024), ha già irrigidito la disciplina contro l’uso improprio dei contratti di appalto come strumento di elusione.


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