Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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31 Maggio 2024
NEUTRALITA’ FISCALE E REALIZZO CONTROLLATO NELLA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE
Le discipline dei regimi derogatori del “realizzo al valore normale” delle partecipazioni oggetto di operazioni di scambio mediante permuta o conferimento, (commi 1 e 2 dell’art. 177 e comma 1 lett. e) dell’art. 178 del TUIR), presuppongono, ai fini della possibilità di beneficiare, rispettivamente, del regime di “neutralità fiscale”(comma 1 dell’art. 177 e comma 1 dell’art. 178) o di quello di “realizzo controllato” (comma 2 dell’art. 177), che, nel caso in cui la società conferitaria della partecipazione possieda già una partecipazione di controllo di diritto nella società le cui partecipazioni vengono conferite, l’incremento della partecipazione di controllo che il conferimento determina avvenga “in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario”.
Questa condizione, presente nelle richiamate disposizioni, ha notevolmente limitato l’applicabilità dei predetti regimi di favore fiscale alle operazioni di conferimento di partecipazioni che non determinavano l’effetto acquisitivo del controllo di diritto sulla società scambiata, ma soltanto il rafforzamento di una situazione di controllo di diritto già esistente.
Lo schema di decreto attuativo degli artt. 5, 6 e 9 della legge delega per la riforma fiscale (L.9 agosto 2023 n. 111) interviene sul punto espungendo da tutti e tre i richiamati commi degli artt. 177 e 178 l’inciso in questione.
Pertanto, per fare un esempio, una volta portato a compimento il percorso parlamentare che precede la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello schema di decreto attuativo della legge delega per la riforma fiscale, una operazione di conferimento di una partecipazione del 10% in una società conferitaria, che già ante conferimento possedeva il 51% o più della società scambiata, risulterà inclusa nell’ambito oggettivo dei commi 1 e 2 dell’art. 177 e del comma 1 lett. e) dell’art. 178 del TUIR, purché l’operazione di conferimento risulti essere stata effettuata in data non antecedente all’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale avverrà l’entrata in vigore del decreto attuativo (prevedibilmente a decorrere dal 1° gennaio 2024 per i soggetti “solari”).

