Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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17 Maggio 2024
MOVIMENTAZIONI TRANSFRONTALIERE DI DENARO CONTANTE: CHIARIMENTI DALL’ AGENZIA DELLE DOGANE
L’Agenzia delle Dogane, nella circolare n. 12 dello scorso 7 maggio, fornisce una serie di indicazioni in relazione all’obbligo di presentazione di un’apposita dichiarazione per le movimentazioni transfrontaliere di “denaro contante” per importi uguali o superiori a 10.000 euro, sia in entrata o in uscita dall’Unione europea, sia in entrata o in uscita dal territorio nazionale.
La circolare si sofferma, in particolare, sulla definizione di denaro contante, evidenziando come il Regolamento 2018/1672/Ue non rechi alcuna specificazione delle carte prepagate che possano essere ricondotte alla nozione di denaro contante. Per poter essere incluse in tale definizione, inoltre, occorre l’adozione di un atto delegato che disponga in tal senso, ma questo atto finora non è stato emanato. Pertanto, a oggi, sebbene le carte prepagate siano incluse nella definizione di denaro contante, non vi è obbligo di dichiararle. Sempre alla luce della definizione di denaro contante, viene precisato come il c.d. oro da investimento e le monete non aventi corso legale non siano soggetti agli obblighi dichiarativi in questione. Rispetto a essi, però, possono rilevare altre eventuali condotte illecite in violazione di specifiche norme doganali o di settore.
La circolare si sofferma, inoltre, sulla casistica del frazionamento elusivo (sia in due o più operazioni, sia tra due o più componenti dello stesso gruppo), osservando come l’unicità dell’operazione sia riscontrabile laddove il frazionamento del passaggio alla frontiera venga effettuato a evidente scopo elusivo della norma. Ai fini della verifica dell’unicità dell’operazione, il personale preposto può avvalersi delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti controllati, nonché di ogni altro elemento informativo acquisito direttamente o indirettamente per mezzo di altre Autorità. In termini di accertamento delle infrazioni valutarie effettuato ex post, viene, infine, precisato che il termine di 90 giorni (ovvero di 360 giorni) per l’accertamento della violazione deve farsi decorrere dal momento in cui l’Agenzia delle dogane ha materialmente appreso la notizia del fatto da cui si è potuta dedurre la violazione della norma. Solo da tale momento, infatti, il soggetto competente per l’accertamento della violazione può compiere la sua attività di verifica e valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti

