Con il D.lgs. 13 settembre 2024 n. 136, è stato introdotto il comma 4-bis all’art. 65, che consente agli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) di accedere autonomamente ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie e nelle altre banche dati pubbliche, senza necessità di autorizzazione giudiziale. Tale modifica implica che gli OCC possano raccogliere informazioni sulle situazioni finanziarie del debitore per la redazione delle relazioni da allegare alla domanda, nel pieno rispetto della privacy e delle normative sul trattamento dei dati personali. La disposizione, applicabile anche alle procedure in corso, elimina la necessità dell’autorizzazione del giudice per l’invio delle domande di accesso. In pratica, gli OCC sono ora legittimati ad agire autonomamente, allegando esclusivamente la comunicazione del provvedimento di nomina. Eventuali richieste di autorizzazione giudiziale non verranno più evase.