Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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11 Ottobre 2024
METODI DI TRANSFER PRICING: SECONDO LA CASSAZIONE LE INDICAZIONI OCSE NON SONO FONTENORMATIVA
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26432, ha confermato un accertamento relativo al transfer pricing, respingendo il ricorso presentato dal contribuente. Quest’ultimo contestava la prevalenza data dall’Ufficio al metodo TNMM (Transactional Net Margin Method) rispetto al CUP (Comparable Uncontrolled Price). La Suprema Corte ha chiarito che le raccomandazioni OCSE del 2010, su cui il contribuente basava la sua difesa, non stabiliscono un ordine gerarchico tra i metodi di transfer pricing, compito che spetterebbe solo alla legge.
La Cassazione ha enunciato il principio secondo cui le raccomandazioni OCSE non costituiscono fonti normative ma rappresentano strumenti tecnici a supporto dell’applicazione delle disposizioni legislative, come previsto dall’art. 110, comma 7 del TUIR. Pertanto, è compito dell’interprete selezionare il metodo più adatto al caso concreto, e i giudici devono verificare che le motivazioni della scelta siano logiche e coerenti.
Nel caso specifico, il metodo TNMM è stato ritenuto adeguato, poiché considerato più idoneo a riflettere il valore normale delle transazioni tra la società italiana e le sue consociate estere, trattandosi di beni con limitata alea di mercato. In tali circostanze, il riferimento al margine di profitto (tipico del metodo del TNMM), piuttosto che al prezzo di mercato (CUP), è risultato più pertinente, data la natura non libera delle transazioni esaminate.

