Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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3 Aprile 2026
LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL COMPORTO E DISABILITÀ: ONERE INFORMATIVO E ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI.
La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza n. 8211 pubblicata il 2 aprile 2026, ha affermato il principio secondo cui il datore di lavoro ha l’onere di acquisire informazioni sull’eventuale connessione tra le assenze prolungate e uno stato di disabilità, prima di intimare il licenziamento per superamento del comporto, al fine di valutare possibili accomodamenti ragionevoli; la mancata conoscenza della disabilità non esime da colpa se essa era conoscibile usando l’ordinaria diligenza. Nel caso concreto, la Corte ha dichiarato nullo per discriminazione indiretta il licenziamento di una dipendente le cui assenze erano in gran parte dovute a una grave patologia invalidante. L’azienda aveva applicato il regime di comporto ordinario senza prevedere alcuna misura organizzativa (accomodamenti ragionevoli) a tutela della lavoratrice. È stata rigettata la difesa dell’azienda basata sulla presunta ignoranza della disabilità: i giudici hanno stabilito che lo stato di salute era ben conoscibile dal datore, dato che un anno prima il medico aziendale aveva valutato la dipendente idonea alla mansione ma “con limitazioni e prescrizioni”.

