Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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7 Novembre 2025
LICENZIAMENTO PER RIFIUTO DI TRASFERIMENTO ILLEGITTIMO: LA CASSAZIONE RIBADISCE CHE LA CONDOTTA DEL LAVORATORE VA VALUTATA SECONDO BUONA FEDE.
Con l’Ordinanza n. 4366/2025 (Sezione Lavoro) depositata il 06/11/2025, la Corte Suprema di Cassazione ha respinto il ricorso di una lavoratrice (CS/GM) contro una S.p.A., confermando il rigetto della domanda volta a dichiarare l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole per assenza ingiustificata. Il Principio affermato è che, ai sensi dell’art. 1460, comma 2, c.c., il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione, anche a fronte di un inadempimento datoriale (come un trasferimento illegittimo), non è legittimo se non risulta conforme al canone della buona fede oggettiva e al principio di proporzionalità, tenendo conto delle esigenze di vita e familiari del lavoratore. Nel caso specifico, la Corte d’Appello di Roma aveva accertato che, sebbene il trasferimento potesse essere considerato illegittimo (anche perché la sede di destinazione non esisteva più dal febbraio 2020), non vi erano elementi sufficienti per ritenere che il rifiuto della dipendente (madre di due figli piccoli) di recarsi nella nuova sede assegnata fosse sorretto da buona fede. La Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi di ricorso volti a censurare tale valutazione di merito, rigettando l’impugnazione.
