Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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16 Gennaio 2026
LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO SE IL REGOLAMENTO AZIENDALE PREVEDE SOLO UNA SANZIONE CONSERVATIVA
Con sentenza pubblicata il 13 gennaio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, ha rigettato il ricorso proposto da un datore di lavoro, ritenendo illegittimo il licenziamento intimato ad un proprio dipendente. La Corte ha rilevato che il recesso era stato fondato su una condotta che, anche se ritenuta grave dal datore di lavoro, risultava espressamente sanzionata dal regolamento aziendale con una misura di natura conservativa e non espulsiva.
Il caso sottoposto all’esame della Corte riguardava il licenziamento per giusta causa di un lavoratore che, nel periodo dell’emergenza sanitaria da Covid-19, al termine del turno di lavoro aveva consumato alcuni salumi prelevati direttamente dal banco di vendita.
La Corte ha evidenziato come nella lettera di contestazione disciplinare non fossero stati addebitati ulteriori comportamenti potenzialmente più gravi. L’unica condotta formalmente contestata al dipendente consisteva, infatti, nel consumo di cibo al di fuori delle aree aziendali consentite.
In tale contesto, la Cassazione ha affermato che la legittimità del licenziamento disciplinare deve essere valutata in modo sistematico, considerando non solo la gravità astratta del fatto contestato, ma anche il complessivo assetto sanzionatorio delineato dal contratto collettivo nazionale applicabile e dal regolamento aziendale richiamato dal datore di lavoro.
Nel caso di specie, il regolamento interno prevedeva per la condotta contestata l’applicazione di una sanzione conservativa.
La Corte ha inoltre escluso che il comportamento del dipendente potesse essere assimilato alle ipotesi di particolare gravità per le quali il contratto collettivo nazionale prevede il licenziamento senza preavviso, quali il furto, il danno al patrimonio aziendale, la falsificazione delle presenze, le minacce, le molestie o le condotte persecutorie sul luogo di lavoro.

