Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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9 Gennaio 2026
LICENZIAMENTO E UTILIZZO DELLE IMMAGINI: CHIARIMENTI DALLA CASSAZIONE
Con la sentenza depositata il 16 dicembre 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di licenziamento di una dipendente dell’INPS, accusata di essersi allontanata dall’ufficio senza effettuare la regolare timbratura, esaminando il ricorso con cui la lavoratrice contestava la legittimità e la proporzionalità del provvedimento disciplinare.
Sia il giudice di primo grado sia la Corte d’Appello hanno rigettato il ricorso, ritenendo correttamente applicato, nel caso di specie, il procedimento disciplinare ordinario previsto dall’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, e non quello “accelerato” introdotto dal d.lgs. n. 116/2016. Ciò in quanto le immagini utilizzate a fondamento dell’addebito disciplinare non provenivano da strumenti di videosorveglianza nella disponibilità dell’ente datore di lavoro, bensì da telecamere installate dalla polizia giudiziaria nell’ambito di un’indagine penale.
La Corte di Cassazione ha confermato tale impostazione, chiarendo che l’attività di accertamento svolta dalla polizia giudiziaria mediante sistemi di ripresa video non rientra nell’ambito dei c.d. “controlli difensivi” del datore di lavoro. Tali controlli, infatti, presuppongono l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza installati dal datore stesso, nel rispetto della privacy e delle garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori, e finalizzati alla tutela del patrimonio o dell’organizzazione aziendale.
Nel caso esaminato, invece, l’attività di ripresa è stata posta in essere da un soggetto terzo, per finalità di giustizia e all’insaputa dell’amministrazione, nell’ambito di un’indagine volta alla repressione di illeciti penali commessi nello svolgimento dell’attività lavorativa. Di conseguenza, l’amministrazione ha correttamente attivato il procedimento disciplinare ordinario una volta venuta a conoscenza dei fatti.
