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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 20 Marzo 2026

LICENZIAMENTO E FRAGILITÀ PSICHICA: L’OBBLIGO DI ACCERTAMENTO SANITARIO PER LA PA.

Con la Sentenza n. 6165/2026, la Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui, in virtù degli obblighi inderogabili di sicurezza, ogni datore di lavoro, in presenza di patologie psichiche del dipendente che configurino un pericolo per l’incolumità propria o altrui, ha il dovere di attivare tempestive verifiche sanitarie per accertarne l’eventuale inidoneità, adottando le necessarie misure cautelari come la sospensione dal servizio. Ne consegue l’illegittimità di un licenziamento disciplinare irrogato “come se” il lavoratore fosse nel pieno delle sue facoltà mentali. Il caso esaminato riguarda un dipendente pubblico, soggetto ad amministrazione di sostegno per gravi disturbi della personalità, licenziato per giusta causa dopo aver tenuto condotte aggressive e distrutto beni aziendali in stato di alterazione alcolica. La Corte ha stabilito che l’azienda non poteva sanzionare comportamenti derivanti da un vizio parziale di mente, ma avrebbe dovuto risolverne il rapporto per inidoneità oggettiva, accogliendo il ricorso datoriale unicamente per limitare l’indennità risarcitoria della reintegra al tetto massimo di ventiquattro mensilità


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