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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 31 Ottobre 2025

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE E VIOLAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI: SOLO TUTELA INDENNITARIA E DIRITTO ALLA RESTITUZIONE EX ART. 336 C.P.C.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 19381/2023 (depositata il 27 ottobre 2025), ha precisato che la violazione del termine previsto dalla contrattazione collettiva per la conclusione della procedura di licenziamento disciplinare integra una mera irregolarità procedurale, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, che comporta esclusivamente la tutela indennitaria prevista dall’art. 18, comma 6, e non la reintegrazione del lavoratore. Tale principio vale anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia comunicato una proroga del termine, poiché tale comunicazione esclude la possibilità per il lavoratore di confidare in una rinuncia datoriale all’azione disciplinare. Nel caso di specie, relativo a un licenziamento intimato il 26 febbraio 2020, la Corte d’Appello aveva riconosciuto l’assenza dei presupposti per la proroga del termine contrattuale di trenta giorni, ma aveva ritenuto che la comunicazione della proroga escludesse un affidamento qualificabile come rinuncia disciplinare, applicando pertanto la tutela indennitaria “forte” pari a dodici mensilità, in luogo della reintegrazione. La Cassazione ha rigettato il ricorso principale, confermando che la violazione del termine procedurale, in presenza di una proroga comunicata, non determina la nullità del licenziamento ma solo il diritto all’indennizzo previsto dalla legge.


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