La Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza pubblicata il 2 febbraio 2026, ha confermato la legittimità del recesso dal contratto preliminare esercitato da un promissario acquirente che, alla data fissata per il rogito, non aveva ricevuto il certificato di agibilità dell’immobile. Pur sostenendo i venditori che il bene fosse conforme alle planimetrie e che le irregolarità fossero di scarsa importanza, i giudici hanno ritenuto che la mancanza del certificato, unita a difformità edilizie (come l’altezza insufficiente dei locali) e problemi di salubrità (macchie di umidità), costituisse un grave inadempimento. L’assenza di agibilità, infatti, incide sulla funzione economico-sociale del bene e sulla sua commerciabilità, giustificando il rifiuto dell’acquirente di firmare il definitivo. La Corte ha chiarito che la valutazione della gravità dell’inadempimento va fatta al momento della scadenza del termine per il rogito, rendendo irrilevanti eventuali documenti tardivi o regolarizzazioni successive. Ha quindi rigettato il ricorso dei venditori, confermando il diritto dell’acquirente al doppio della caparra.