Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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12 Dicembre 2025
LE CONSEGUENZE DELLA MANCATA PROVA DEL LICENZIAMENTO ORALE
La Corte di Cassazione civile, Sez. lav., con la recente sentenza del 24 novembre 2025, n. 30823, affronta il tema della ripartizione dell’onere della prova in caso di licenziamento orale e delle conseguenze della sua mancata prova. La Cassazione conferma che è il lavoratore che deduca di essere stato licenziato oralmente a dover provare l’estromissione dal luogo di lavoro per volontà datoriale, non essendo allo scopo sufficiente la circostanza (pacifica) dell’avvenuta cessazione dell’attività lavorativa. Ciò in quanto anche nel rapporto di lavoro subordinato – come in tutti i rapporti di durata – è la parte che ne afferma l’estinzione a dover dimostrare la sussistenza di un valido atto di recesso. Nel caso di specie, dalle prove non era emerso che l’estromissione dal luogo di lavoro fosse dipesa dalla volontà datoriale, con la conseguenza che non si era raggiunta la prova del licenziamento orale. La Suprema Corte ha dunque censurato la sentenza di appello per aver ritenuto che la mancata prova del licenziamento conducesse inevitabilmente all’accertamento delle dimissioni, in quanto la Corte rammenta che non vi è alcun automatismo tra il mancato raggiungimento della prova del licenziamento e l’accertamento delle dimissioni, in quanto, in base alla propria giurisprudenza di legittimità, ove sia carente anche la prova delle dimissioni (o dell’eventuale risoluzione consensuale del rapporto) «deve darsi rilievo agli effetti della perdurante sussistenza del rapporto di lavoro».
In base quindi all’ordinario criterio di distribuzione dell’onere della prova» – conclude la Cassazione – «la Corte di merito, una volta esclusa la prova del licenziamento orale, non poteva ritenere accertata solo per tale fatto l’esistenza delle dimissioni, ma doveva decidere la controversia sul punto in conformità di tale criterio alla luce del quale era sull’eccipiente datore di lavoro che ricadeva l’onere di dimostrare le dimissioni della lavoratrice. Il difetto di tale dimostrazione comportava che dovesse ritenersi la giuridica continuità del rapporto di lavoro con diritto del lavoratore al risarcimento del danno dalla data di messa in mora, secondo i principi generali”
