Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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4 Ottobre 2024
LAVORAZIONI DELLA MATERIA PRIMA TRA PRESTAZIONE DI SERVIZI E CESSIONE DI BENI
La qualificazione di un’operazione come cessione di beni o prestazione di servizi, ai fini IVA, può risultare talvolta non agevole. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, la risposta discende da una corretta interpretazione della reale volontà delle parti (Corte di Giustizia Ue 22 novembre 2018 causa C-295/17, punto 43, e 20 giugno 2013 causa C-653/11) espressa all’interno delle clausole contrattuali.
Può ad esempio risultare complesso individuare la natura dell’operazione nei casi in cui vengano forniti al fornitore materiali che, dopo la lavorazione, risultano totalmente modificati, ad esempio residui metallici trasformati in barre di ottone. In questo caso, non è immediato stabilire se si sia in presenza di una fornitura di servizi o di una permuta di beni. In tali situazioni l’Amministrazione finanziaria ritiene sostanziale l’individuazione della comune intenzione delle parti, come espresso nella Risoluzione 15 settembre 2000 n. 141. In tale documento, la fattispecie esaminata, assimilabile all’esempio sopra citato, veniva ricondotta a una prestazione di servizi, interpretndo come volontà delle parti quella di ottenere la trasformazione della materia prima in esecuzione di un contratto avente la natura propria del contratto di opera o di appalto.
