Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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2 Dicembre 2024
LA RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA: RUOLO DI ALTA VIGILANZA E CONTROLLO
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37214 del 10 ottobre 2024, ha ribadito il principio secondo cui la posizione di garanzia del coordinatore per la sicurezza nei cantieri riguarda la supervisione e la gestione complessiva dei rischi interferenziali tra le diverse imprese e lavorazioni, ma non si estende al controllo diretto e quotidiano delle singole lavorazioni, compito invece dei datori di lavoro e dei direttori dei lavori. Nel caso esaminato, il coordinatore era stato ritenuto responsabile per il crollo di un muro in un cantiere edile, causato da una errata esecuzione dei lavori di getto del calcestruzzo. Il crollo aveva provocato gravi lesioni alla vittima, che si trovava nell’edificio adiacente in fase di costruzione. Nonostante l’accertamento di un errore nelle modalità di esecuzione dei lavori, la Corte ha escluso che la responsabilità del coordinatore potesse estendersi a tali errori specifici, poiché non rientravano nei rischi interferenziali sotto la sua sorveglianza. La responsabilità per il controllo della corretta esecuzione delle lavorazioni spettava infatti ai datori di lavoro e ai dirigenti, con il coordinatore chiamato a intervenire solo in caso di pericolo grave e immediato, rilevato direttamente sul cantiere.
