Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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15 Novembre 2024
LA RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE PER I DANNI DA AMIANTO: RISARCIMENTO DOVUTO ANCHE IN ASSENZA DI INTERVENTO DIRETTO SULL’ATTIVITÀ APPALTATA
In data 12.11.2023, con l’ordinanza n. 29157/2024, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che il committente può essere ritenuto responsabile del risarcimento dei danni a favore del dipendente di un’impresa appaltatrice deceduto per malattie correlate all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro. Tale responsabilità si configura anche in assenza di un intervento diretto del committente nell’organizzazione o nella concreta esecuzione dell’attività affidata. La Corte continua quindi ad ampliare il principio di tutela, affermando che l’obbligo di garantire il rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro si estende a tutto l’ambiente lavorativo e non è condizionato dalla protezione di specifiche categorie di lavoratori, né limitato a determinate attività o al coinvolgimento diretto del datore di lavoro nelle operazioni. Nel caso concreto, i familiari di un operaio, deceduto in seguito a un cancro causato dall’esposizione all’amianto presso un cantiere del committente, hanno avanzato una richiesta di risarcimento dei danni. La difesa del committente si è basata sull’assenza di un suo diretto coinvolgimento sia nell’organizzazione sia nell’esecuzione dell’attività appaltata, ma tale argomentazione è stata rigettata dalla Corte, che ha confermato l’obbligo di vigilanza e tutela anche in simili circostanze.
