Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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28 Giugno 2024
LA NULLITA’ DEL CONTRATTO NON SEMPRE BLOCCA LA DETRAZIONE IVA
Secondo la sentenza n. 16279 della Cassazione del 12 giugno 2024, l’acquirente non può essere privato della detrazione IVA solo perché il relativo contratto è ritenuto nullo sulla base del diritto civile. È necessario dimostrare che l’operazione sia fittizia o che derivi da un’evasione di imposta o da un abuso del diritto.
Nel caso in esame il contratto di compravendita di un centro commerciale è stato considerato nullo dall’Ufficio perché il notaio rogante era parente delle parti coinvolte e quindi non avrebbe potuto stipulare l’atto. Tuttavia, in base all’autonomia dei profili tributari rispetto a quelli civili, la nullità non avrebbe potuto comportare l’indetraibilità dell’IVA per l’acquirente.
La sentenza della Cassazione applica i principi stabiliti dalla Corte UE (Sentenza 114/22 del 25 maggio 2023) secondo i quali, in virtù della neutralità fiscale e della proporzionalità, è illegittimo privare il soggetto passivo della detrazione IVA solo perché l’operazione sottostante è considerata simulata o viziata da nullità in base al diritto civile, purché l’operazione sia stata effettivamente realizzata.
La Suprema Corte ha riaffermato che, per riconoscere il diritto alla detrazione dell’IVA su operazioni nulle o simulate, occorre che l’operazione:
- sia stata effettivamente realizzata;
- non derivi da un’evasione Iva;
- non faccia parte di un’operazione realizzata in abuso di diritto.
Secondo la Corte UE, la verifica di un’eventuale evasione richiede che l’amministrazione fiscale dimostri con elementi obiettivi che il soggetto passivo era consapevole o avrebbe dovuto essere consapevole di partecipare a un’operazione evasiva.
L’accertamento di un comportamento abusivo presuppone che le operazioni abbiano come risultato il conseguimento di un vantaggio fiscale contrario all’obiettivo delle disposizioni IVA e che sulla base di elementi oggettivi si possa determinare che questo vantaggio sia lo scopo essenziale delle operazioni.