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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 9 Febbraio 2026

LA MANCATA CONSEGNA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ QUALE CAUSA LEGITTIMANTE IL RECESSO DAL PRELIMINARE SECONDO LA CASSAZIONE

Con l’Ordinanza n. 2132/2026, la Corte di cassazione ribadisce la legittimità del recesso dal contratto preliminare di compravendita immobiliare qualora il promittente venditore non consegni il certificato di agibilità entro la data fissata per il rogito. La mancanza del certificato, o l’impossibilità oggettiva del suo rilascio, non incide sulla validità del contratto, bensì sul piano dell’adempimento delle obbligazioni assunte. Nel caso di specie, il promissario acquirente aveva esercitato il recesso a fronte dell’omessa consegna sia del certificato di agibilità sia dell’attestato di prestazione energetica. I giudici di merito hanno accertato l’immobile non era conforme alla normativa edilizia vigente e risultava privo dei requisiti necessari per l’ottenimento dell’agibilità. La Suprema Corte ha qualificato tale situazione come grave inadempimento, configurando un’ipotesi di aliud pro alio. Ne consegue che la carenza dell’agibilità compromette il godimento e la commerciabilità del bene, legittimando il recesso del promissario acquirente e il rigetto delle pretese dei venditori, con conseguente condanna alle spese di lite.


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