Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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19 Dicembre 2025
LA CASSAZIONE E LA NATURA DI BENEFICIARIO EFFETTIVO NEI DIVIDENDI: UN NUOVO SVILUPPO
L’ordinanza della Cassazione n. 32149 del 10 dicembre 2025 offre un ulteriore chiarimento in merito alla natura di “beneficiario effettivo” di una società non residente che riceve dividendi, un tema già trattato dalla Corte con la sentenza n. 23628/2024. In quest’ultimo caso, la Suprema Corte aveva esteso ai dividendi i principi già applicati agli interessi e alle royalties infragruppo, come richiamato nella sentenza n. 16173/2023.
Il contesto riguarda la situazione di una società controllata italiana che ha omesso di applicare la ritenuta alla fonte su dividendi pagati nel 2008 a una società intermedia danese, partecipata da una holding statunitense. L’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che l’uso della sub-holding danese fosse abusivo, considerandola uno schermo fittizio per la società americana, beneficiaria effettiva dei dividendi.
Il ricorso della società italiana si basa sull’interpretazione dell’articolo 10 della Convenzione Italia-Danimarca, che esenta i dividendi pagati a una società che detiene almeno il 25% del capitale della società che distribuisce i dividendi, a condizione che la società ricevente sia il “beneficiario effettivo”. La Cassazione ha accolto il ricorso, concentrandosi sulla verifica della natura di “beneficiario effettivo” della società danese, un concetto che si intreccia anche con le clausole anti-abuso previste dall’art. 27-bis del DPR 600/73, applicabili alle società madri comunitarie controllate da entità extra-UE.
La sentenza si basa su un’analisi strutturata in tre step per valutare il “beneficiario effettivo”:
- Substantive Business Activity Test: verifica che la società percipiente svolga attività economica reale e non sia una costruzione artificiosa.
- Dominion Test: valuta se la società può disporre liberamente dei redditi ricevuti, senza obblighi verso terzi.
- Business Purpose Test: analizza le motivazioni economiche dietro l’interposizione della società.
La Cassazione ha criticato la decisione dei giudici di secondo grado, che non avevano considerato il Dominion Test, concentrandosi troppo sui poteri di gestione della capogruppo statunitense. Inoltre, la Corte ha chiarito che la mancanza di una struttura operativa complessa non esclude la possibilità che una holding o sub-holding, pur non svolgendo attività commerciale diretta, possa essere considerata un “beneficiario effettivo” ai fini dell’esenzione fiscale.
In definitiva, la Cassazione ha rigettato la decisione di secondo grado, confermando che non vi erano ragioni per disconoscere il beneficio fiscale della società danese.

