Nell’ipotesi in cui una società sia posta in liquidazione, indipendentemente dai motivi che ne hanno originato la decisione, è fatto obbligo di rettificare la detrazione dell’IVA a suo tempo operata dalla stessa società, relativa a beni/servizi destinati a produrre beni d’investimento (e che non saranno utilizzati a tale scopo a causa della cessazione dell’attività). E’ quanto afferma la Corte di giustizia nella causa C-293/21. Resta invece acquisito il diritto alla detrazione qualora l’attività economica prevista non sia realizzata e non ha dato luogo ad operazioni imponibili, così come non è prevista rettifica qualora il soggetto passivo non abbia potuto utilizzare i beni ed i servizi che hanno dato luogo alla detrazione a causa di circostanze estranee alla sua volontà.