La Corte di Giustizia UE nella sentenza relativa alla causa C-127/22, pubblicata il 4.5.2023, ha affermato due principi di qualche rilievo: -non è richiesta la rettifica della detrazione IVA, assolta a monte, se i beni, divenuti inutilizzabili sono venduti allo stato di e la cessione è soggetta ad IVA; -alla stessa conclusione si perviene nel caso in cui i beni siano distrutti volontariamente dal soggetto passivo e tale distruzione sia debitamente provata e giustificata (il bene deve avere . Tale interpretazione pare peraltro in linea con quanto disposto dall’art. 185, II paragrafo, della direttiva 2006/112/Ce. I giudici europei affermano che laddove i beni non utilizzabili siano stati ceduti nell’ambito di un’operazione imponibile, risulta (causa C-127/22, punto 31). A tal fine è irrilevante la circostanza che l’operazione non rientri tra le attività economiche abituali del soggetto passivo.