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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 5 Settembre 2025

IVA IN DOGANA E DIRITTO ALLA DETRAZIONE IN ASSENZA DI PROPRIETÀ DEI BENI

Con la risposta n. 213 del 19 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate torna a occuparsi del diritto di detrazione dell’IVA assolta in Dogana, precisando i requisiti in caso di importazione da parte di soggetti che non sono proprietari dei beni.

Il caso esaminato riguarda un’impresa italiana che importa principi attivi destinati a essere trasformati in farmaci da un subcontraente nazionale, per poi cederli a un committente estero. Pur non essendo proprietaria del bene importato, l’impresa chiede di poter esercitare la detrazione dell’IVA pagata in Dogana.

L’Agenzia, in linea con precedenti prassi, conferma che la proprietà non è condizione necessaria. È invece sufficiente che vi sia un nesso diretto e immediato tra l’importazione e le operazioni attive a valle, tali da integrare l’attività economica del soggetto passivo.

La detrazione è quindi legittima se i beni importati sono funzionali  e inerenti all’attività d’impresa e la relativa IVA è regolarmente annotata nei registri IVA.

In via indiretta, la risposta chiarisce anche la qualificazione delle operazioni successive alla lavorazione inquadrandole come cessioni di beni(intracomunitarie o all’esportazione), nonostante parte dei fattori produttivi siano già di proprietà del committente estero.


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