Con l’ordinanza n. 27238/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che il diritto alla detrazione dell’IVA non è subordinato alla prova dell’avvenuto pagamento della fattura. I soli presupposti richiesti sono l’esigibilità dell’imposta e il possesso della fattura, come previsto dagli artt. 168 e 178 della Direttiva 2006/112/CE e dall’art. 19 del DPR 633/1972.
Il caso riguardava un contribuente al quale la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria aveva negato la detrazione per mancanza di documentazione bancaria a supporto del pagamento. La Suprema Corte ha cassato la decisione, chiarendo che imporre la prova del pagamento significherebbe introdurre un requisito ulteriore non previsto dalla normativa unionale né dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza C-152/02), contrario al principio di neutralità dell’imposta.