Le note limitazioni fiscali che, salvo eccezioni, riguardano le autovetture possedute da imprese e professionisti costituiscono, di fatto, un deterrente per che voglia o debba acquisire questi beni strumentali. Molti contribuenti, più per ragioni di tornaconto fiscale che per effettive esigenze operative, ricorrono all’omologazione del mezzo nella categoria “autocarri”. E’ necessario considerare tuttavia che non tutti i veicoli omologati “autocarri” beneficiano della detraibilità integrale dell’IVA e della deducibilità totale del costo, bensì solo quelli che presentano le seguenti ulteriori caratteristiche: –immatricolazione “N” con codice di carrozzeria diverso da “Fo”; –numero posti a sedere non superiori a 3; –rapporto tra potenza del motore in KW e portata (differenza tra massa complessiva e tara espresse in tonnellate) inferiore a 180. In ogni caso, come precisato dalla risoluzione ministeriale n. 244/E/2002, per i professionisti l’autocarro non può di fatto mai essere strumentale.