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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 21 Ottobre 2022

IVA: compensazione del credito e chiusura della partita iva

In caso di cessazione dell’attività, l’art. 30, comma II, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che il soggetto passivo può comunque chiedere il rimborso dell’eccedenza IVA detraibile maturata. Il termine “comunque” nella norma di cui sopra sta a significare che il diritto al rimborso dell’IVA, in sede di cessazione dell’attività, è riconosciuto a prescindere dalle condizioni e dai limiti di importo previsti per i rimborsi chiesti “in costanza di attività”. La disposizione in esame non fornisce però indicazioni in merito alla possibilità di avvalersi della compensazione “orizzontale”, mediante il modello “F24”, del credito IVA risultante quando l’attività venga a cessare. Poiché non sono contemplate distinzioni tra i soggetti passivi nel corso dell’attività e i soggetti passivi che abbiano cessato l’attività, appare possibile optare (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997) per la compensazione nel modello “F24” del credito risultante dall’ultima dichiarazione IVA, presentata in sede di conclusione dell’attività, anche in riferimento alla circolare ministeriale n. 127/1999. Ovviamente restano fermi gli ordinari vincoli all’utilizzo del credito in compensazione: -utilizzo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione; –visto di conformità o della sottoscrizione alternativa.  


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