Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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22 Marzo 2024
INTEGRAZIONE RETROATTIVA DEI CERTIFICATI MEDICI: DECISIONE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SULLA LEGITTIMITÀ DELLE ASSENZE PER MALATTIA
La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza n. 5680 del 4 marzo 2024, ha trattato il caso di una dipendente pubblica affetta da una grave patologia, la quale aveva subito una decurtazione della retribuzione e l’applicazione di una sanzione disciplinare per essere risultata irreperibile durante un’assenza dal lavoro per malattia, in occasione della visita medica di controllo dell’INPS. La Cassazione ha ritenuto ammissibile l’integrazione retroattiva del certificato rilasciato dal medico curante, stabilendo che la Corte d’appello aveva giustamente applicato l’art. 2 del D.M. n. 206/2009, considerando che l’assenza era dovuta alla patologia che richiedeva terapia salvavita.
Nella vicenda specifica, l’ISPRA aveva sanzionato la dipendente nonostante l’integrazione retroattiva del certificato medico, sostenendo che una volta trasmesso, il certificato non era modificabile. Tuttavia, la Cassazione ha respinto questo argomento, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva ritenuto la certificazione idonea a dimostrare la legittimità dell’assenza della lavoratrice.

