Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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17 Maggio 2024
INNALZAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI RIALLINEMENTI NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE
In base allo schema di decreto legislativo di revisione di IRPEF e IRES approvato dal CdM il 30 aprile 2024, è previsto l’innalzamento della misura dell’imposta sostitutiva dovuta in caso di riallineamento dei valori fiscali e contabili a seguito di fusioni, scissioni e conferimenti di azienda, (regolato dall’art. 176 comma 2-ter del TUIR), con l’evidente finalità di eliminare in radice arbitraggi. In luogo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP fino a oggi applicata in misura del 12-14-16% a scaglioni, in base alla bozza di schema si applicherà una sostitutiva delle imposte sui redditi in misura del 18% e una sostitutiva dell’IRAP del 3% (cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni).
Oggetto di riallineamento ai sensi del comma 2-ter dell’art. 176 permarrebbero i maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione e il versamento delle imposte sostitutive deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione.
Rispetto alla vigente formulazione del comma 2-ter, dovrebbe, invece, essere eliminato il c.d. recapture in caso di realizzo dei beni riallineati prima del decorso di un certo periodo.
Per quanto riguarda le operazioni straordinarie effettuate tra soggetti che adottano principi contabili diversi, il riallineamento potrà avvenire con il metodo del saldo globale (con saldo positivo da assoggettare ad aliquota ordinaria IRES e IRAP e saldo negativo ammesso in deduzione in quote costanti in dieci esercizi) per tutte le divergenze che emergono dall’operazione, oppure con il metodo delle singole fattispecie in termini di diverse qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali (con imposta sostitutiva IRES del 18% e IRAP del 3% e saldo negativo non deducibile).
Sempre stando alla bozza di testo il nuovo regime si applicherà alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024. Per le operazioni straordinarie effettuate fino al 31 dicembre 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

