Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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8 Giugno 2026
INFARTO DA SUPERLAVORO: IL DATORE RISPONDE INTEGRALMENTE DEL DANNO
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17754 del 3 giugno 2026, ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per l’infarto subito da un dipendente, riconoscendo il diritto di quest’ultimo al risarcimento integrale del danno, al netto delle prestazioni già erogate dall’Inail. La decisione si fonda sugli accertamenti medico-legali che hanno evidenziato un nesso causale tra le condizioni di lavoro particolarmente gravose e l’evento cardiaco. Dall’istruttoria è emerso che il lavoratore era sottoposto in modo continuativo a turni superiori alle dodici ore giornaliere, a frequenti prestazioni straordinarie e alla conduzione di mezzi datati, privi di adeguati standard ergonomici, lungo percorsi particolarmente impegnativi.
La Suprema Corte ha escluso che le patologie preesistenti del dipendente, quali obesità, diabete e ipertensione nonché la circostanza che il dipendente svolgesse un’intensa attività politica al di fuori dell’orario lavorativo possano giustificare una riduzione del risarcimento. Tali condizioni sono state infatti qualificate come concause naturali dell’evento lesivo e non come comportamenti imputabili al lavoratore, con conseguente inapplicabilità del concorso di colpa previsto dall’articolo 1227 del Codice civile.
Secondo la Cassazione, l’impiego di mezzi obsoleti e l’imposizione sistematica di orari eccedenti quelli contrattualmente previsti integrano una violazione degli obblighi di tutela posti a carico del datore di lavoro dall’articolo 2087 del Codice civile, che impone l’adozione di tutte le misure necessarie a salvaguardare l’integrità psicofisica e la dignità del lavoratore. È stata infine confermata la detrazione dal risarcimento delle somme corrisposte dall’Inail a titolo di danno biologico, in conformità alla disciplina applicabile al momento della denuncia della malattia professionale.
