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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 15 Settembre 2023

IMPOSTE ESTERE DETRAIBILI ANCHE DALL’IRAP

Una recente sentenza innovativa della Cassazione (n. 21047/2023) ha stabilito che le imposte sul reddito pagate all’estero da una società italiana possono essere portate in detrazione non solo dall’IRES, ma anche dall’IRAP.

La causa ha avuto origine dalla richiesta di rimborso dell’IRAP avanzata da una spa italiana che aveva assolto in Francia le imposte sul reddito a seguito della vendita di un immobile ivi situato e che, avendo azzerato l’IRES con la detrazione delle imposte francesi (più elevate rispetto al 24%), aveva ritenuto possibile lo scomputo dell’eccedenza dall’IRAP dovuta.

Nelle motivazioni della sentenza, si evidenzia come l’art. 2 § 3 della Convenzione Italia-Francia menzioni in modo espresso, tra le imposte a cui si applica il Trattato, l’ILOR, la quale si intende sostituita dall’IRAP in forza della clausola contenuta nel successivo § 4; di conseguenza, il diniego della detrazione delle imposte estere sul reddito dall’IRAP sarebbe illegittimo.

Le modalità tecniche di tale scomputo, peraltro, sono ignote, posto che la modulistica non consente nulla, sicché l’unica chance dovrebbe essere la richiesta di rimborso.


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